Normativa



ART 185 DEL CODICE DELLA STRADA

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

 


PORTABICI, PORTASCI E PORTAMOTO
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale – Div. 43
Prot. n. 2522/4332 – D.C. IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998

OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed
autocaravan.

La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi
della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali,
Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione in
materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne)
consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono
essere sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorchè non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non
modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da
ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette
strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale
ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più
l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interasse, di cui alla circolare D.C. IV n.
A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n.
95/48/CE (3) relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della
strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non
deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture
posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri
oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature
turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
E’ abrogata la circolare D.G. n. 201/85 (5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare,
che è di immediata applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

dr.ing. Tullio D’Ulisse

 


ART 185 DEL TENDALINO

Circolare Ministeriale 1823M360 del 14.05.02
Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue.
L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998. Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza. In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
F.to Direttore Generale

 

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